Un sito web è accessibile quando tutti possono usarlo, comprese le persone con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive, anche con tecnologie assistive come i lettori di schermo. Dal 28 giugno 2025, con l'European Accessibility Act (in Italia il D.Lgs. 82/2022), l'accessibilità è obbligatoria per le aziende che vendono online ai consumatori o forniscono gli altri servizi previsti dalla legge (banche, trasporti, telecomunicazioni, e-book), escluse le microimprese che forniscono servizi. Pubbliche amministrazioni e aziende con fatturato medio oltre i 500 milioni di euro erano già obbligate dalla Legge Stanca.

In pratica: se hai un e-commerce, un sistema di prenotazione online o un'app per i clienti e non sei una microimpresa, devi rispettare requisiti che, di fatto, coincidono con le linee guida WCAG di livello AA. Con un sito vetrina, in genere, l'obbligo non c'è.

Cos'è l'accessibilità di un sito web, in parole semplici

La Legge 4/2004 la definisce come la capacità di siti, app e sistemi informatici di «erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari».

Tradotto: chiunque deve poter leggere, compilare un modulo, prenotare o pagare. Anche chi usa un lettore di schermo (un programma che legge la pagina ad alta voce), chi naviga solo con la tastiera, chi vede poco o non distingue alcuni colori, chi non sente. Questi strumenti di supporto si chiamano tecnologie assistive. Le stesse scelte aiutano anche i clienti anziani e chi usa lo smartphone sotto il sole.

Le leggi sull'accessibilità dei siti web: il quadro in una tabella

In Italia le regole viaggiano su due binari:

ChiCosa deve fareDa quandoFonte
PA, enti pubblici economici, concessionari di servizi pubblici e altri soggetti elencati, compreso chi usufruisce di contributi pubblici o agevolazioni per erogare servizi onlineSiti, app e documenti accessibili secondo le linee guida AgID; per le PA, dichiarazione di accessibilità annualeGià in vigore (dal 2004)Legge 4/2004, artt. 3 e 3-quater
Aziende private con fatturato medio oltre 500 milioni di euro negli ultimi tre anni, che offrono servizi al pubblico con siti o appSiti e app accessibili; se non si adeguano dopo la diffida di AgID, sanzione fino al 5% del fatturatoGià in vigore (dal DL 76/2020)Legge 4/2004, art. 3, c. 1-bis e art. 9, c. 1-bis
Aziende che forniscono ai consumatori e-commerce, servizi bancari, trasporto passeggeri, comunicazioni elettroniche, accesso a contenuti audiovisivi, e-bookServizio conforme ai requisiti (in pratica WCAG livello AA), informazioni sull'accessibilità pubblicate, eventuali eccezioni documentate28 giugno 2025D.Lgs. 82/2022, artt. 1, 3, 12, 13
Microimprese che forniscono serviziEsentate dai requisiti di accessibilità28 giugno 2025D.Lgs. 82/2022, art. 3, c. 3
Fabbricanti, importatori e distributori di prodotti come computer, smartphone, e-reader, terminali di pagamentoProdotti conformi e con marcatura CE; per le microimprese obblighi semplificatiProdotti immessi sul mercato dal 28 giugno 2025D.Lgs. 82/2022, art. 1, c. 2 e artt. 6-9, 13

Per una piccola azienda privata, quindi, la norma da guardare è soprattutto il D.Lgs. 82/2022.

European Accessibility Act: chi è obbligato e da quando

Quali servizi sono coperti

Il decreto riguarda questi servizi forniti ai consumatori (art. 1, c. 3):

  • commercio elettronico: servizi forniti tramite siti e app per «concludere un contratto di consumo», cioè la vendita online di qualsiasi prodotto o servizio (considerando 43 della direttiva);
  • servizi bancari per i consumatori, come credito, pagamenti e conti;
  • trasporto passeggeri aereo, in autobus, in treno e per vie navigabili: siti, app, biglietti elettronici, informazioni di viaggio;
  • comunicazioni elettroniche, accesso a contenuti audiovisivi ed e-book.

Per una piccola azienda il caso tipico è il primo: se il cliente compra o prenota e conclude il contratto sul tuo sito o sulla tua app, sei nel commercio elettronico. Conta però il pubblico: secondo le Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi (marzo 2026), un servizio rivolto solo a imprese e professionisti è escluso, mentre se è aperto anche ai privati deve essere accessibile per intero.

L'esenzione per le microimprese

Le microimprese che forniscono servizi sono esentate (art. 3, c. 3). È microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro (art. 2, lett. bb): non lo sei con 10 o più persone, oppure se superi i 2 milioni sia di fatturato sia di totale di bilancio. Tre attenzioni:

  • il conteggio segue le regole europee sulle PMI (raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dal considerando 53): part-time e stagionali contano in frazioni di «unità lavorative-anno» e, se l'impresa è collegata ad altre, si sommano anche i loro dati;
  • l'esenzione vale per i servizi, non per i prodotti: chi vende computer, smartphone o e-reader ha comunque gli obblighi del distributore, semplificati per le microimprese;
  • non è per sempre: se l'azienda supera stabilmente le soglie, l'obbligo scatta.

Date, periodi transitori e contenuti esclusi

Gli obblighi valgono dal 28 giugno 2025 (art. 25). I periodi transitori sono spesso fraintesi:

  • fino al 28 giugno 2030 puoi continuare a usare i prodotti che già usavi per il servizio: secondo AgID sono quelli elencati dal decreto (hardware, terminali), non il sito;
  • i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono restare invariati fino alla scadenza, al massimo per cinque anni; per AgID, se il servizio cambia, il regime transitorio non vale più;
  • i terminali self-service già in uso possono restare fino a fine vita, al massimo 20 anni.

Per un e-commerce, dove ogni ordine è un nuovo contratto, in genere questi periodi non aiutano: deve essere conforme già oggi. Sono invece esclusi alcuni contenuti (art. 1, c. 5), come video, audio e PDF pubblicati prima del 28 giugno 2025, archivi non più aggiornati e contenuti di terzi che non finanzi, non sviluppi e non controlli.

Modifica sostanziale e onere sproporzionato

I requisiti valgono nella misura in cui non richiedono una modifica sostanziale della natura del servizio e non impongono un onere sproporzionato (art. 13). Non sono scappatoie automatiche: la valutazione segue i criteri dell'allegato V, va documentata, conservata per almeno 5 anni e comunicata all'autorità (tranne che per le microimprese). Chi invoca l'onere sproporzionato deve rinnovare la valutazione quando il servizio cambia e almeno ogni 5 anni, e non può farlo se riceve finanziamenti per migliorare l'accessibilità. Secondo AgID, per esempio, rifare l'interfaccia del sito o cambiare CMS è una modifica sostanziale da comunicare; un aggiornamento di versione del CMS, in generale, no.

Chi controlla e quali sanzioni sono previste

Per i servizi vigila AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 21). Esamina i reclami degli utenti, chiede le correzioni entro un termine e, se l'azienda non si adegua, può arrivare a far oscurare il servizio o ritirare l'app dallo store.

ViolazioneSanzioneFonte
Servizio o prodotto non conforme (fuori dai casi di esenzione)Da 5.000 a 40.000 €, in base all'entità della non conformità, ai servizi non conformi e agli utenti coinvoltiD.Lgs. 82/2022, art. 24, c. 1
Correzioni richieste dall'autorità non adottateDa 2.500 a 30.000 €D.Lgs. 82/2022, art. 24, c. 2
Mancata collaborazione con l'autoritàDa 2.500 a 30.000 €D.Lgs. 82/2022, art. 24, c. 3
Aziende con fatturato medio oltre 500 milioni che non rispettano la diffidaFino al 5% del fatturatoLegge 4/2004, art. 9, c. 1-bis
Pubbliche amministrazioniResponsabilità dirigenziale e disciplinareLegge 4/2004, art. 9, c. 1

La cifra «fino al 5% del fatturato» che circola online, quindi, riguarda solo le aziende molto grandi. E il regolamento sulla vigilanza pubblicato da AgID a maggio 2026 privilegia la collaborazione: prima chiarimenti e richieste di adeguamento, poi, in caso di inerzia, le sanzioni.

Sono obbligato? Il percorso in 4 domande, con 3 esempi

Rispondi nell'ordine. È un orientamento, non un parere legale: i casi di confine vanno valutati con un consulente.

  1. Sei una PA, un concessionario di servizi pubblici o un'azienda di trasporti o telecomunicazioni a prevalente capitale pubblico? Rientri nella Legge Stanca.
  2. Hai ricevuto contributi pubblici o agevolazioni per offrire i tuoi servizi online? La Legge Stanca cita anche «tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»: fai verificare la tua posizione.
  3. Online un consumatore conclude un contratto con te (acquisto, prenotazione, abbonamento), oppure offri servizi bancari, di trasporto passeggeri, di telecomunicazione o e-book? Se no, per esempio con un sito vetrina o lavorando solo con aziende, l'EAA in genere non ti riguarda.
  4. Sei una microimpresa? Se sì, per i servizi sei esentato. Se no, sei obbligato: verifica il servizio, correggi i problemi, pubblica le informazioni sull'accessibilità e documenta eventuali eccezioni.

Esempio 1: l'e-commerce di una microimpresa

Un laboratorio di ceramiche con 4 persone e 600.000 € di fatturato vende online ai privati: è commercio elettronico, ma da microimpresa è esentato. Il prossimo restyling conviene comunque farlo accessibile: se l'azienda cresce, il lavoro è già fatto.

Esempio 2: l'hotel con prenotazione online

Un hotel in Costiera con 25 persone in alta stagione fa prenotare e pagare la camera dal proprio sito: è molto probabile che il percorso di prenotazione rientri nel commercio elettronico. Prima, però, verifica con il commercialista le soglie di microimpresa, perché gli stagionali contano in frazioni d'anno.

Con un motore di prenotazione esterno, ricorda che l'esclusione per i contenuti di terzi vale solo per ciò che non finanzi, non sviluppi e non controlli: chiedi al fornitore, per iscritto, come rispetta i requisiti. Se invece il sito rimanda a un portale esterno, la vendita avviene lì.

Esempio 3: lo studio professionale con sito vetrina

Uno studio di commercialisti o di architetti con un sito di presentazione e un modulo per chiedere un appuntamento non conclude contratti online: in genere non ha obblighi di legge, salvo i casi della Legge Stanca. Se vendesse consulenze pagate online la valutazione cambierebbe, anche se molti studi restano microimprese.

Requisiti tecnici: WCAG, i 4 principi ed esempi concreti

Il decreto chiede siti e app «percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi» (allegato I). In pratica si usa la norma europea EN 301 549, che per il web riprende le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C, il consorzio che definisce gli standard del web. Le WCAG hanno tre livelli, A, AA e AAA: secondo AgID, per essere conforme un servizio deve rispettare almeno A e AA.

La versione della norma usata finora (V3.2.1 del 2021) si basa sulle WCAG 2.1. A settembre 2026 è uscita la EN 301 549 V4.1.1, che adotta le WCAG 2.2 e darà la «presunzione di conformità» (se rispetti la norma, si presume che rispetti la legge) quando la Commissione europea la citerà nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Il consiglio: se rifai o adegui il sito oggi, punta alle WCAG 2.2 livello AA.

I 4 principi, con un esempio ciascuno

  • Percepibile: la foto della camera ha un testo alternativo («Camera doppia con balcone vista mare») e il video ha i sottotitoli.
  • Utilizzabile: il calendario di prenotazione funziona con la tastiera e si vede sempre dove ci si trova (il «focus»).
  • Comprensibile: se sbagli il CAP, il modulo dice quale campo è sbagliato e come correggerlo.
  • Robusto: un pulsante è un vero pulsante nel codice, non un riquadro cliccabile che il lettore di schermo non riconosce.

10 controlli concreti

  1. Contrasto: almeno 4,5:1 tra testo e sfondo (3:1 per il testo grande). Il grigio chiaro su bianco spesso non passa.
  2. Testi alternativi per le immagini che portano informazioni; quelle decorative vanno marcate come tali.
  3. Titoli e link ordinati e chiari: «Scarica il listino 2026», non «clicca qui».
  4. Tastiera: con il tasto Tab raggiungi menu, filtri, carrello e checkout, con il focus sempre visibile.
  5. Elementi fissi: banner dei cookie e chat non devono coprire del tutto l'elemento su cui ti trovi (WCAG 2.2).
  6. Moduli con etichette, errori spiegati a parole e non solo in rosso, senza chiedere due volte gli stessi dati.
  7. Accesso all'area clienti senza test di memoria o rompicapi privi di alternative: per esempio permettendo di incollare la password o di usare un gestore di password (WCAG 2.2).
  8. Pulsanti di almeno 24×24 pixel CSS, o con abbastanza spazio intorno (WCAG 2.2).
  9. Zoom: il testo si ingrandisce fino al 200% senza perdere contenuti e, sugli schermi stretti, la pagina non costringe a scorrere in orizzontale.
  10. Video e PDF: sottotitoli e PDF strutturati. Un listino PDF ricavato da una scansione, per un lettore di schermo, è vuoto.

Molte di queste scelte si fanno già in fase di design: per capire come nasce un'interfaccia, leggi la nostra guida alla user interface (UI).

Test di accessibilità: come verificare il tuo sito

Un test serio ha tre livelli: strumenti automatici, verifica manuale e, quando possibile, prove con persone con disabilità.

1. Strumenti automatici gratuiti

Lighthouse (negli strumenti per sviluppatori di Chrome), WAVE e axe DevTools (estensioni del browser) trovano bene gli errori «meccanici»: immagini senza testo alternativo, contrasti bassi, campi senza etichetta. Non possono però giudicare il significato: se il testo alternativo descrive davvero la foto o se un messaggio di errore si capisce. Un punteggio di 100 non vuol dire «sito accessibile».

2. Verifica manuale

  • Metti via il mouse e completa un acquisto o una prenotazione solo con la tastiera (Tab, Maiusc+Tab, Invio, Esc).
  • Ingrandisci la pagina al 200% e prova da smartphone.
  • Usa un lettore di schermo: NVDA è gratuito per Windows, VoiceOver è incluso su Mac e iPhone, TalkBack su Android.

Parti dai percorsi che portano incassi: ricerca, carrello, checkout, prenotazione. Come in ogni collaudo, i controlli automatici non sostituiscono le prove fatte da una persona: ne parliamo nella guida ai tipi di test del software.

3. Prove con utenti reali

Le linee guida AgID suggeriscono di coinvolgere persone con diverse disabilità almeno in progettazione e collaudo. Per una piccola azienda può bastare una sessione mirata sui percorsi principali.

Perché gli «overlay» non bastano

Gli overlay sono widget che si installano con una riga di codice e aggiungono un'icona con opzioni come «alto contrasto», spesso promettendo la conformità automatica. Ma lasciano intatto il codice: se il checkout non funziona con la tastiera, il widget non lo ripara in modo affidabile e può persino interferire con il lettore di schermo dell'utente. Il Forum europeo della disabilità (EDF) e l'associazione internazionale dei professionisti dell'accessibilità (IAAP) lo hanno scritto in una dichiarazione congiunta del 2023: gli overlay non rendono un sito accessibile né conforme alla normativa europea.

Dichiarazione di accessibilità: cos'è e quando va pubblicata

Con questo nome si indicano due cose diverse, a seconda della norma che ti riguarda.

Per la PA e i soggetti della Legge Stanca

È il documento previsto dall'art. 3-quater della Legge 4/2004: indica lo stato di conformità del sito o dell'app, i contenuti non accessibili con le motivazioni, il meccanismo di feedback per segnalare problemi e la procedura a cui rivolgersi se la risposta non arriva entro 30 giorni o non soddisfa. Le PA la compilano sulla piattaforma AgID, ne pubblicano il link nel footer del sito e la presentano o aggiornano entro il 23 settembre di ogni anno. Le aziende oltre i 500 milioni di fatturato medio che forniscono servizi coperti dal D.Lgs. 82/2022, precisa AgID, non devono più farla: per loro valgono le informazioni previste dal decreto.

Per le aziende soggette all'European Accessibility Act

Il decreto parla di informazioni sull'accessibilità del servizio (art. 12, c. 2 e allegato IV), da inserire nelle condizioni generali o in un documento equivalente: una descrizione generale del servizio in formati accessibili, le spiegazioni per capire come funziona e come soddisfa i requisiti di accessibilità. Vanno rese disponibili «in forma scritta e orale», in modo accessibile, finché il servizio è attivo. Le linee guida AgID aggiungono che va dichiarato di non usare tecniche di tracciamento, come cookie o fingerprinting, da cui si possa dedurre una disabilità.

Nella pratica, la soluzione più chiara è una pagina «Accessibilità» linkata nel footer e richiamata nelle condizioni generali di vendita, con un contatto email e telefonico, da aggiornare quando il sito cambia.

Quanto costa e quanto tempo serve adeguare un sito

Non esiste un prezzo standard per «mettere a norma» un sito: diffida di chi ti dà una cifra senza averlo visto. I fattori che pesano di più:

  • il punto di partenza: un tema con componenti già accessibili richiede ritocchi, un sito con codice datato può richiedere interventi strutturali;
  • i modelli di pagina, non il numero di pagine: mille prodotti usano la stessa scheda, e correggere il modello le sistema tutte;
  • i componenti interattivi: menu, filtri, calendari, carrello e checkout sono le parti più delicate;
  • i servizi di terzi: prenotazioni, pagamenti, chat, banner dei cookie, che a volte vanno sostituiti;
  • i contenuti: testi alternativi, PDF da rifare, video da sottotitolare, lavoro che può fare anche il tuo team se formato;
  • app e manutenzione: un'eventuale app va verificata a parte, e ogni modifica futura va controllata.

Lo stesso vale per i tempi. La sequenza tipica è: verifica iniziale (audit), elenco dei problemi per priorità, correzioni partendo da acquisto e prenotazione, nuova verifica, pubblicazione delle informazioni. Un sito vetrina ben costruito richiede poco lavoro; un e-commerce con molti componenti personalizzati, molto di più.

Se devi comunque rifare il sito, è il momento giusto: anche AgID sottolinea che progettare accessibile fin dall'inizio evita interventi successivi più costosi. Per il budget leggi quanto costa un sito web; se valuti un nuovo progetto, nella pagina sulla creazione di siti web trovi come lavoriamo.

Benefici oltre l'obbligo: clienti, usabilità e SEO

  • Più clienti possono comprare o prenotare: non solo chi ha una disabilità, anche gli anziani o chi usa il telefono in condizioni difficili.
  • Un sito più facile per tutti: moduli chiari, errori spiegati e pulsanti comodi riducono gli intoppi nel checkout.
  • Basi SEO più solide: titoli ordinati e testi alternativi aiutano anche i motori di ricerca. Google spiega di usare il testo alternativo, insieme ad altri segnali, per capire di cosa parla un'immagine; non è una scorciatoia per il primo posto, ma è una buona base.
  • Prestazioni: quando si rimette mano ai modelli conviene curare anche la velocità, misurata dai Core Web Vitals. I widget overlay, al contrario, aggiungono script a ogni pagina.

Checklist pratica per adeguare il tuo sito

  1. Usa il percorso in 4 domande per capire se sei obbligato; vicino alle soglie, fai fare il calcolo al commercialista.
  2. Elenca ciò che è coinvolto: sito, e-commerce, prenotazioni, app, area clienti, PDF.
  3. Fai un test automatico e poi prova a comprare o prenotare solo con la tastiera e con un lettore di schermo.
  4. Correggi prima i percorsi critici: ricerca, carrello, checkout, prenotazione, accesso.
  5. Controlla contrasti, testi alternativi, etichette, messaggi di errore e dimensione dei pulsanti.
  6. Rendi accessibili PDF e video pubblicati dopo il 28 giugno 2025.
  7. Chiedi per iscritto ai fornitori esterni come rispettano i requisiti.
  8. Pubblica le informazioni sull'accessibilità e richiamale nelle condizioni generali.
  9. Se ti avvali di un'eccezione, documentala, conservala per almeno 5 anni e comunicala ad AgID.
  10. Non usare un widget overlay come soluzione.
  11. Nei prossimi lavori scrivi nel contratto o nel capitolato tecnico che il sito deve rispettare le WCAG 2.2 livello AA. Se progetti un nuovo e-commerce o sistema di prenotazioni, metti l'accessibilità tra i requisiti dal primo giorno.

Domande frequenti

Il mio sito vetrina deve essere accessibile per legge?

Se sei un'azienda privata, in genere no: l'European Accessibility Act riguarda servizi precisi, come l'e-commerce, e un sito di presentazione non rientra nell'elenco. Fanno eccezione i soggetti della Legge Stanca, come la PA e, potenzialmente, chi ha ricevuto contributi pubblici per erogare servizi online.

Quale legge regola l'accessibilità dei siti web in Italia?

Sono due: la Legge 4/2004 (Legge Stanca), per la PA e le aziende con fatturato medio oltre i 500 milioni di euro, e il D.Lgs. 82/2022, che recepisce l'European Accessibility Act e dal 28 giugno 2025 riguarda chi offre ai consumatori e-commerce, servizi bancari, trasporti, telecomunicazioni ed e-book.

Quali sanzioni rischio se il mio e-commerce non è accessibile?

Se sei obbligato, da 5.000 a 40.000 €, più sanzioni da 2.500 a 30.000 € se non adotti le correzioni richieste o non collabori con AgID, che può anche far oscurare il servizio. La sanzione fino al 5% del fatturato vale solo per le aziende oltre i 500 milioni di fatturato medio.

Un'azienda privata deve pubblicare la dichiarazione di accessibilità?

La dichiarazione della Legge Stanca, da presentare entro il 23 settembre, riguarda la PA e gli altri soggetti di quella legge. Chi è soggetto all'EAA, anche se supera i 500 milioni di fatturato medio, deve invece pubblicare le informazioni sull'accessibilità del servizio, nelle condizioni generali o in un documento equivalente.

Basta installare un plugin o un widget di accessibilità?

No. I widget overlay non correggono il codice del sito e, secondo il Forum europeo della disabilità e l'IAAP, non garantiscono la conformità alla normativa europea. Servono correzioni vere a design, codice e contenuti, verificate con test automatici e manuali.

In sintesi

  • Dal 28 giugno 2025 l'accessibilità è obbligatoria per chi vende online ai consumatori o fornisce gli altri servizi dell'EAA, microimprese escluse; PA e grandissime aziende hanno anche la Legge Stanca.
  • Il riferimento tecnico sono le WCAG di livello AA: oggi conviene puntare alla versione 2.2.
  • Servono test veri, correzioni nel codice e informazioni pubblicate: gli overlay non bastano.

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Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale. Aggiornato a ottobre 2026.